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Legge regionale 18 marzo 2014, n. 14

Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 26 marzo 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 24 marzo 1960, n. 72;


Visto l’Sito esternoarticolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 (Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall’ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali);


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternod.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );


Considerato quanto segue:


1. L’invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce:


a) l’approvvigionamento idrico-potabile dell’area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno;


b) la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, mediante un effetto di laminazione pari a 15 milioni di metri cubi di capacità aggiuntiva rispetto a quella dell’affluente Sieve;


c) il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l’integrazione delle portate estive dello stesso.


2. La proprietà dell’invaso di Bilancino è stata trasferita pro quota, secondo quanto previsto all’articolo 2 bis, comma 2, della l.r. 12/1993 , ai quattordici comuni di cui all’allegato A della stessa l.r. 12/1993 : Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Montemurlo, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaiano, Vernio;


3. Ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 3, della l.r. 12/1993 , è stato attribuito al Comune di Barberino di Mugello un diritto d’uso dell’invaso, anche mediante concessione a terzi, relativamente a quelle attività che non contrastino con la destinazione dell’invaso ai fini idrici, nel rispetto delle forme e delle modalità stabilite con disciplinare, predisposto dal Commissario nominato ai sensi della l.r. 12/1993 stessa, d’intesa con il Comune di Barberino di Mugello e approvato dall’autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);


4. In data 12 dicembre 2000, l’Assemblea consortile dell’Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO) n. 3 del Medio Valdarno con deliberazione n. 8, ha approvato il disciplinare relativo al diritto d’uso da parte del Comune di Barberino di Mugello, dell’invaso di Bilancino e delle aree limitrofe;


5. In data 4 febbraio 2003, tra l’AATO 3 Medio Valdarno, il Commissario per l’invaso di Bilancino e il gestore del servizio idrico integrato Publiacqua S.p.A, è stata stipulata la convenzione volta a stabilire gli obblighi delle parti in ordine alla gestione dell’invaso di Bilancino;


6. In data 27 marzo 2009, la Provincia di Firenze ha sottoscritto con Publiacqua S.p.A. accordi recanti gli obblighi, i patti e le condizioni per il cambio di titolarità, a favore di Publiacqua S.p.A., in quanto gestore del servizio idrico integrato, della concessione di derivazione ad uso idropotabile e della concessione di derivazione ad uso idroelettrico rilasciata alla Regione Toscana, in persona del Commissario per l'invaso di Bilancino ed aventi scadenza, rispettivamente, al 30 giugno 2047 e al 31 luglio 2036;


7. In data 11 maggio 2009, la Provincia di Firenze ha trasferito a Publiacqua S.p.A., la concessione di derivazione ad uso idropotabile e la concessione di derivazione ad uso idroelettrico di cui al precedente punto 6, vincolando il trasferimento delle concessioni alla permanenza, in capo alla stessa, della sua qualità di gestore del servizio idrico integrato;


8. Il “Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione” della diga di Bilancino del registro italiano dighe - ufficio di Firenze del 28 aprile 2004 ed, in particolare, gli articoli 6 e 7, dettano vincoli e obblighi del gestore della diga stessa;


9. In data 18 dicembre 2009, il voto n. 204 espresso dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici concerne gli obblighi del concessionario di grandi dighe in materia sismica;


10. Sul gestore del servizio idrico integrato, gravano i vincoli e gli obblighi concernenti la sicurezza e la manutenzione dell’invaso di Bilancino previsti dalla vigente normativa e dagli atti di concessione di cui al punto 7;


11. Data la valenza strategica dell’invaso di Bilancino, al fine di assicurarne la gestione secondo il principio di adeguatezza, è opportuno, da un lato, il superamento dell’attuale frammentazione della proprietà, dall’altro, l’attribuzione alla Regione delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico relativo all’invaso stesso, attualmente in capo alle province ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


12. Data altresì la valenza ambientale e turistica dell’invaso di Bilancino, al fine di svilupparne le potenzialità nel rispetto delle finalità pubbliche dello stesso, è opportuno che la Regione, a seguito dell’acquisizione al demanio regionale ed a fronte della rinuncia del diritto d’uso di cui all’articolo 2 bis della l.r. 12/1993 , da parte del Comune di Barberino di Mugello, attribuisca in concessione l’invaso allo stesso Comune per l’esercizio delle attività che non contrastino con la destinazione del medesimo a fini idropotabili, nel rispetto delle condizioni stabilite con la presente legge;


13. In data 19 dicembre 2013, è stato stipulato un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Barberino di Mugello ed i quattordici comuni di cui all’allegato A della l.r. 12/1993 , nel quale questi ultimi hanno convenuto di trasferire alla Regione la proprietà pro quota dell’invaso di Bilancino ed il Comune di Barberino di Mugello si è impegnato a rinunciare al diritto d’uso contestualmente alla concessione al Comune stesso dell’invaso da parte della Regione alle condizioni di cui al punto 12;


14. Al fine di garantire la funzione di approvvigionamento idropotabile dell’invaso di Bilancino e la corretta gestione dello stesso, è necessario procedere alla stipula di un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


15. Nell’ambito dell’accordo sostitutivo di cui al punto 14, oltre ai rapporti con il Comune di Barberino di Mugello, occorre in particolare disciplinare e garantire, nel rispetto di quanto previsto dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) e dell’articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n.39 “Legge forestale della Toscana”), il coordinamento delle attività di tutti i soggetti obbligati a garantirne la sicurezza, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle attualmente regolate dalla convenzione di cui al punto 5, da porre a carico del gestore del servizio idrico integrato e del Comune di Barberino di Mugello;


16. Oltre alla Regione ed al Comune di Barberino di Mugello, è necessario che all'accordo sostitutivo di cui al punto 14, partecipino:


a) il soggetto gestore del servizio idrico integrato, in quanto titolare della concessione di derivazione ad uso idropotabile di cui al punto 7;


b) l’Autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in quanto soggetto competente, all’affidamento del servizio idrico integrato ed alla stipula della relativa convenzione;


c) la Provincia di Firenze, in quanto attualmente competente a regolare la concessione di derivazione ad uso idropotabile ed idroelettrico per l’invaso di Bilancino;


17. Al fine di garantire il celere svolgimento delle disposizioni previste dalla presente legge, è necessario che entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.