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Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 8

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 18 febbraio 2014





PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza delle intense perturbazioni atmosferiche che si sono susseguite nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014, il territorio regionale è stato interessato da frane e da numerose esondazioni, con allagamenti dei centri abitati e danni ingenti alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive ed agli edifici privati;


2. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 , con tre distinti provvedimenti, e precisamente:


a) in relazione agli eventi meteorologici dei giorni 4 – 5 gennaio 2014 e 17 – 20 gennaio 2014, con decreto 21 gennaio 2014, n. 6, per i territori delle Province di Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Prato;


b)in relazione agli eventi dei giorni 30 gennaio – 1° febbraio 2014, con decreto 3 febbraio 2014, n. 18, per tutto il territorio regionale;


c) in relazione agli eventi dei giorni 10 febbraio – 11 febbraio 2014, con decreto 11 febbraio 2014, n. 23, per tutto il territorio regionale.


3. Le precipitazioni intense ed eccezionali hanno pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni.


4. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l’erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita.


Approva la presente legge


Art. 1
- Contributi straordinari della Regione
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014, la Regione interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno, per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino delle abitazioni e delle relative pertinenze.
2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, riferito all’anno 2012, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione della presente legge può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.
Art. 2
- Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’anno 2014 si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.