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Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 8

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 18 febbraio 2014





PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza delle intense perturbazioni atmosferiche che si sono susseguite nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014, il territorio regionale è stato interessato da frane e da numerose esondazioni, con allagamenti dei centri abitati e danni ingenti alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive ed agli edifici privati;


2. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 , con tre distinti provvedimenti, e precisamente:


a) in relazione agli eventi meteorologici dei giorni 4 – 5 gennaio 2014 e 17 – 20 gennaio 2014, con decreto 21 gennaio 2014, n. 6, per i territori delle Province di Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Prato;


b)in relazione agli eventi dei giorni 30 gennaio – 1° febbraio 2014, con decreto 3 febbraio 2014, n. 18, per tutto il territorio regionale;


c) in relazione agli eventi dei giorni 10 febbraio – 11 febbraio 2014, con decreto 11 febbraio 2014, n. 23, per tutto il territorio regionale.


3. Le precipitazioni intense ed eccezionali hanno pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni.


4. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l’erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.