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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 69

Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013





PREAMBOLO


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli dal 58 al 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 22 maggio 2013, n. 199, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:

- Comune di Crespina: risposte affermative (SI) voti n. 1.070; risposte negative (NO) voti n. 87;

- Comune di Lorenzana: risposte affermative (SI) voti n. 407; risposte negative (NO) voti n. 139;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.477; totale risposte negative (NO) voti n. 226.


Considerato quanto segue:

1. I Comuni di Crespina e di Lorenzana sono realtà simili sul piano del territorio che condividono esigenze, prospettive e bisogni;

2. Le amministrazioni di Crespina e di Lorenzana hanno già iniziato un percorso di sinergia finalizzato al conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché di miglioramento dei servizi e di distribuzione ottimale degli stessi sul territorio attraverso la gestione associata delle funzioni fondamentali;

3. Il progetto del comune unico Crespina Lorenzana si pone nella prospettiva del miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forma avanzate di collaborazione tra i territori;

4. I Comuni di Crespina e di Lorenzana, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno attuato sul territorio un percorso di informazione, sensibilizzazione e partecipazione per rendere i cittadini protagonisti del rinnovamento insieme alle due amministrazioni;

5. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Crespina Lorenzana è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;

6. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;

7. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

8. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Crespina;

9. In conformità all’articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011 , si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all’articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011 ;

10. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Lorenzana;

11. Si dispone sull’appartenenza del nuovo comune alla zona distretto e alla società della salute, garantendo la continuità assistenziale fino alla nuova programmazione sanitaria e sociale integrata e introducendo una norma di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Crespina e di Lorenzana, nonché dal nuovo comune, insorgenti dalla necessità di garantire la continuità assistenziale;


Approva la presente legge


Art. 1
- Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Crespina Lorenzana, mediante fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana, in Provincia di Pisa.
2. Il territorio del Comune di Crespina Lorenzana è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Crespina e di Lorenzana, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Crespina Lorenzana le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Lorenzana alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’Sito esternoarticolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Crespina Lorenzana subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Crespina Lorenzana.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Crespina Lorenzana.
Art. 3
- Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Crespina Lorenzana a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Crespina Lorenzana e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Crespina Lorenzana è situata presso la sede dell’estinto Comune di Crespina.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Crespina Lorenzana.
Art. 5
- Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Crespina Lorenzana.
2. Ai fini dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 6
- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Gli organi del Comune di Crespina Lorenzana, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Crespina Lorenzana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Crespina vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 7
- Partecipazione e decentramento dei servizi
1. Lo statuto del Comune di Crespina Lorenzana prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 8
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Crespina Lorenzana è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al Comune di Crespina Lorenzana è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
3. Al comune di Crespina Lorenzana è attribuito, a norma dell’articolo 65 della l.r. 68/2011 , il contributo di cui all’articolo 82 della stessa l.r. 68/2011 , in luogo dell’estinto Comune di Lorenzana.
Art. 9
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data dell’istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, ai fini della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 , (Disciplina del servizio sanitario regionale), nella zona-distretto Pisana di cui all’allegato A della stessa l.r. 40/2005 in sostituzione del Comune di Lorenzana, salvo successive determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 64 della stessa l.r. 40/2005 ; contestualmente, nello stesso allegato A della l.r. 40/2005 nella zona-distretto della Val d’Era è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.
3. Il Comune di Crespina Lorenzana, dalla data di istituzione, entra a far parte del consorzio Società della salute Pisana in luogo del Comune di Lorenzana; contestualmente, dalla stessa data, il Comune di Crespina cessa di far parte della Società della salute della Valdera.
4. Fino alla nuova programmazione sanitaria e sociale integrata e ai relativi piani attuativi locali, i soggetti pubblici e privati che, alla data del 31 dicembre 2013, garantiscono i servizi assistenziali per i Comuni di Crespina e di Lorenzana, continuano a erogare tali servizi per il nuovo Comune di Crespina Lorenzana, secondo gli atti e le determinazioni già assunti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti di Crespina e di Lorenzana. Sono fatti salvi i diversi accordi tra i soggetti pubblici interessati, che consentano di garantire la continuità assistenziale.
5. Per le finalità di cui alla l.r. 68/2011 , il Comune di Crespina Lorenzana è inserito in luogo del Comune di Lorenzana, nell'Ambito 27 dell’allegato A della stessa l.r. 68/2011 ; la popolazione del Comune di Crespina Lorenzana corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; contestualmente, nell'ambito 29 dell’allegato A della stessa l.r. 68/2011 è soppresso il riferimento al Comune di Crespina.
6. L’Unione di comuni denominata Unione Valdera continua a esercitare le funzioni in materia di protezione civile, affidate dai Comuni di Crespina e di Lorenzana, in via transitoria fino al 30 settembre 2014; decorso tale termine, l’esercizio di dette funzioni cessa di diritto. E' fatto salvo il recesso ai sensi degli atti associativi.
7. Il Comune di Crespina Lorenzana è comunque tenuto, a norma dell’articolo 2, comma 1, ad adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo dai Comuni di Crespina e di Lorenzana verso gli altri enti a cui i comuni avevano affidato l’esercizio di funzioni. Il Comune di Crespina Lorenzana è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire la continuità assistenziale di cui al comma 4.
Art. 10
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.