Menù di navigazione

Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;


Considerato quanto segue:


1. A seguito della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti fissi, è opportuno intervenire sulla normativa regionale per prevedere che la realizzazione di tali manufatti sia soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio, che disciplinano l’attività edilizia;


2. Al fine di garantire un’omogenea applicazione della disciplina degli appostamenti fissi è necessario prevedere le caratteristiche tipologiche degli eventuali manufatti realizzati dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso;


3. È prevista una norma transitoria al fine di garantire ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso alla data di entrata in vigore della presente legge di adeguarsi alla nuova disciplina.


Approva la presente legge

Art. 1
1. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento
Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
2. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
”.
3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.
”.
4. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all’
articolo 80 della l.r. 1/2005
, sono sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.
”.
Art. 2
- Disposizioni transitorie e finali
1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis, della l.r. 3/1994 precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6 bis, sono rimossi entro il 28 maggio 2014.(1)

Parole così sostituite con l.r. 28 febbraio 2014, n. 10, art. 1.

2. Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 , emanato con d.p.g.r. 33/R/2011, è adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 2 bis
- Differimento del termine di cui all'articolo 2(2)

Articolo inserito con l.r. 26 giugno 2014, n. 34, art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è differito dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 febbraio 2014, n. 10, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 giugno 2014, n. 34 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.