Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013
Art. 2 bis
- Differimento del termine di cui all'articolo 2(2)
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è differito dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.