Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 10
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 2, stimati in euro 11.960.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.
2. Agli oneri di cui all’articolo 3, stimati in euro 2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.
3. Agli oneri di cui all’articolo 4, stimati in euro 5.600.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all'articolo 7, è autorizzata la spesa massima di:
a) euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014;
b) euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. (22)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 15.

5. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 8, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 26.500.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00;
- in aumento, UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti”, per euro 1.500.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 25.000.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 25.000.000,00;
- in aumento, UPB 232 “Programmi d’intervento specifico relativi ai servizi sociali – Spese correnti”, per euro 20.000.000,00;
- in aumento, UPB 612 “Lavoro – Spese correnti”, per euro 5.000.000,00.
7. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell’anno 2015, per l’esercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.