Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 32
- Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV “Strumenti”, mediante gli stanziamenti della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2013
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 150.000,00.
Anno 2014
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00;
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
Anno 2015
- in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 850.000,00
- in aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, per euro 150.000,00
- in aumento, UPB 134 “Attività del Consiglio regionale – Spese correnti”, per euro 700.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.