Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46
Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013
Art. 30
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l’emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell’Autorità.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l’intesa di cui all’articolo 6. L’intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.