Legge regionale 9 maggio 2013, n. 23
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15 maggio 2013
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 3, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 11/1999 presenta un impianto procedurale che risente delle competenze fissate dallo Statuto regionale in vigore dal 26 novembre 1970 al 10 febbraio 2005;
2. Infatti il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/1999 , viene chiamato ad assolvere funzioni di tipo amministrativo e gestionale, mediante l’approvazione di direttive che non sono in sintonia con l’articolo 11 dello Statuto vigente per il quale il Consiglio regionale adotta, tra l’altro, gli atti di programmazione e di indirizzo e ne controlla l’attuazione;
3. In questa ottica di adeguamento al nuovo Statuto, le modifiche alla l.r. 11/1999 di cui alla presente legge riconducono le procedure di programmazione inerenti questa materia agli atti previsti dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
4. Le modifiche all’articolo 1 rispondono all’esigenza di adeguare il testo alle modifiche intervenute nelle articolazioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e alla soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale dell’autonomia scolastica (ANSAS), disposta dall’


5. La sostituzione dell’articolo 4, consegue al fatto che il Comitato tecnico-scientifico, così come previsto dalla l.r. 11/1999 , richiede un’attività amministrativa per la sua nomina e gestione, sproporzionata rispetto alle reali funzioni che questo è chiamato a svolgere. Con la modifica in esame l’attività consultiva rivolta alla Giunta regionale viene più efficacemente realizzata mettendo in campo attività di raccordo, di rete e di coordinamento, con i soggetti istituzionali e l’associazionismo, attraverso la realizzazione di consultazioni specifiche che possono più flessibilmente rispondere alle esigenze contingenti;
Approva la presente legge
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