Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi secondo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 54 dello Statuto;
Vista la

Vista la

Vista la

Visto il

Visto il


Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 179;
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della rete telematica regionale toscana);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;
Considerato quanto segue:
1. Per garantire effettività alla riduzione degli oneri amministrativi è rinnovata la valorizzazione dell'innovazione tecnologica e del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare modalità di comunicazione che forniscano le stesse garanzie della posta elettronica certificata ma risultino meno onerose di questa;
2. Per garantire il corretto ambito applicativo dell’articolo 54 dello Statuto regionale che riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi senza obbligo di motivazione ed evitare altresì interferenze con la normativa statale che disciplina la medesima materia, è precisata la nozione di documenti accessibili;
3. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, introdotto nell’ambito della



4. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, già previsto dalla l.r. 40/2009 , ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 3 del presente preambolo, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza. Per il Consiglio regionale tali poteri sono attribuiti al responsabile della correttezza, se istituito, ovvero al soggetto individuato ai sensi dell’

5. Al fine di ricondurre le funzioni di garanzia di conclusione del procedimento di cui al punto 4 del presente preambolo, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, tali funzioni sono attribuite al direttore generale o al coordinatore di area, in tal modo è evitata altresì la frammentazione delle competenze ed è creato un unico interlocutore con i cittadini sui temi del rispetto dei tempi del procedimento;
6. Questo nuovo sistema delle garanzie di conclusione del procedimento si è delineato a seguito della previsione dei poteri sostitutivi e riconosce il diritto ad ottenere il provvedimento;
7. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col


8. Per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa, ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione, e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa, la Regione adotta un'apposita carta delle funzioni;
9. L'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che l'istituto della conferenza dei servizi è stato oggetto a livello statale di numerosi interventi di modifica, tanto che la normativa regionale non è risultata spesso allineata a quella statale, che costituisce, fra l'altro, livello essenziale delle prestazioni. Pertanto si è ritenuto di limitare la disciplina regionale dell'istituto ai soli aspetti di stretto interesse regionale, rinviando invece per ogni altro aspetto alla normativa statale;
10. L'applicazione della normativa regionale vigente sugli accordi di programma ha evidenziato negli anni alcune criticità soprattutto in relazione alla natura della conferenza istruttoria e alle verifiche in sede politica dell'iter di formazione dell'accordo; con la presente legge si intendono superare tali criticità con una nuova disciplina complessiva dell'istituto, volta soprattutto a riconfigurare puntualmente le fasi procedimentali che preludono alla sottoscrizione dell'accordo;
11. L'abrogazione della l.r. 9/1995 e della l.r. 76/1996 risponde a un'esigenza di razionalizzazione dell'ordinamento regionale volta a contenere in un unico testo di legge (la l.r. 40/2009 ) tutte le disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.