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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi secondo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l’articolo 54 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la Sito esternolegge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese);


Vista la Sito esternolegge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ;


Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 2012, n. 179;


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della rete telematica regionale toscana);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Disciplina degli accordi di programma”);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;


Considerato quanto segue:


1. Per garantire effettività alla riduzione degli oneri amministrativi è rinnovata la valorizzazione dell'innovazione tecnologica e del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, in particolare prevedendo la possibilità di utilizzare modalità di comunicazione che forniscano le stesse garanzie della posta elettronica certificata ma risultino meno onerose di questa;


2. Per garantire il corretto ambito applicativo dell’articolo 54 dello Statuto regionale che riconosce il diritto di accesso agli atti amministrativi senza obbligo di motivazione ed evitare altresì interferenze con la normativa statale che disciplina la medesima materia, è precisata la nozione di documenti accessibili;


3. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, introdotto nell’ambito della Sito esternol. 241/1990 dal Sito esternod.l. 5/2012 , convertito dalla Sito esternol. 35/2012 ;


4. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, già previsto dalla l.r. 40/2009 , ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 3 del presente preambolo, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza. Per il Consiglio regionale tali poteri sono attribuiti al responsabile della correttezza, se istituito, ovvero al soggetto individuato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 ;


5. Al fine di ricondurre le funzioni di garanzia di conclusione del procedimento di cui al punto 4 del presente preambolo, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, tali funzioni sono attribuite al direttore generale o al coordinatore di area, in tal modo è evitata altresì la frammentazione delle competenze ed è creato un unico interlocutore con i cittadini sui temi del rispetto dei tempi del procedimento;


6. Questo nuovo sistema delle garanzie di conclusione del procedimento si è delineato a seguito della previsione dei poteri sostitutivi e riconosce il diritto ad ottenere il provvedimento;


7. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col Sito esternodecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 marzo 2012, n. 27 , la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;


8. Per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa, ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione, e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa, la Regione adotta un'apposita carta delle funzioni;


9. L'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che l'istituto della conferenza dei servizi è stato oggetto a livello statale di numerosi interventi di modifica, tanto che la normativa regionale non è risultata spesso allineata a quella statale, che costituisce, fra l'altro, livello essenziale delle prestazioni. Pertanto si è ritenuto di limitare la disciplina regionale dell'istituto ai soli aspetti di stretto interesse regionale, rinviando invece per ogni altro aspetto alla normativa statale;


10. L'applicazione della normativa regionale vigente sugli accordi di programma ha evidenziato negli anni alcune criticità soprattutto in relazione alla natura della conferenza istruttoria e alle verifiche in sede politica dell'iter di formazione dell'accordo; con la presente legge si intendono superare tali criticità con una nuova disciplina complessiva dell'istituto, volta soprattutto a riconfigurare puntualmente le fasi procedimentali che preludono alla sottoscrizione dell'accordo;


11. L'abrogazione della l.r. 9/1995 e della l.r. 76/1996 risponde a un'esigenza di razionalizzazione dell'ordinamento regionale volta a contenere in un unico testo di legge (la l.r. 40/2009 ) tutte le disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.