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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 6
1. Nella rubrica dell’articolo 6 della l.r. 40/2009 la parola “
conoscibili
” è sostituita dalla seguente: “
accessibili
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'
Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;
b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.