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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 42
- Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo);
b) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);
c) l’articolo 164 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
d) gli articoli 19, 20, 24 bis, 27, 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 40/2009 ;
e) gli articoli 1 e 46 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011);
g) l’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.