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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 4
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 le parole: “
Possono essere effettuate anche in via telematica le comunicazioni ai seguenti soggetti
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale.
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.