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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 36
1. Dopo l'articolo 34 quinquies della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 sexies - Firma approvazione e pubblicazione
1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.
3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.