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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 35
1. Dopo l'articolo 34 quater della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 quinquies - Contenuto dell'accordo
1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
d) gli adempimenti dei firmatari;
e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.