Menù di navigazione

Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 28
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 le parole: “
da lui delegato
” sono sostituite dalle seguenti: “
a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 le parole: “
o da altro assessore da lui delegato
” sono sostituite dalle seguenti: “
o da altro assessore a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa direzione generale, essa è rappresentata:
a) dal coordinatore di area o da altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa area di coordinamento;
b) dal direttore generale o altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di dirigenti non appartenenti alla stessa area di coordinamento.
”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
3 bis. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti a diverse direzioni generali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD) di cui all'
articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.