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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.