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Legge regionale 14 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 22 marzo 2013

Art. 11
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi
1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:
a) dal direttore generale per i procedimenti di competenza dei responsabili di area di coordinamento o di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera j), della l.r. 1/2009
;
b) dal coordinatore di area per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'
articolo 8, comma 2, lettera b), della l.r. 1/2009
.
2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
.
3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.
4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esecitati dal soggetto individuato ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990
.
5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.