Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;
Visto il


Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 30 ottobre 2012, n. 215/CSR (Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f)

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni,

Visto l’articolo 11, commi 1 e 2,




Vista la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 );
Considerato quanto segue:
1. In attuazione di quanto disposto dall’


2. La richiamata disposizione del


3. L’articolo 16 dello Statuto pone già il divieto di costituzione di gruppi unicellulari, con la stessa eccezione disposta dalla norma statale. Pertanto, per la Regione Toscana l’esclusione dell’erogazione di contributi a gruppi composti da un solo consigliere opera unicamente per il caso del gruppo misto quando sia composto da un unico consigliere;
4. La riduzione della spesa complessiva costituisce un obiettivo condiviso dalla Regione e perseguito attraverso l’approvazione di misure di contenimento delle spese degli organi consiliari;
5. In tale contesto si inserisce la presente nuova disciplina del finanziamento delle attività dei gruppi consiliari mediante contributi a carico del bilancio regionale nella misura indicata dalle disposizioni sopra richiamate, ferma restando la possibilità di assegnazione ai gruppi di locali e servizi entro parametri definiti;
6. Ai sensi della richiamata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012, per quanto attiene al personale addetto ai gruppi consiliari, al fine di salvaguardare i contratti in essere, resta ferma per l’attuale legislatura la spesa in essere per i contratti attivati all’8 dicembre 2012, data di entrata in vigore della


6 bis. Si ritiene necessario specificare che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l’applicazione del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, quantificato dalla Regione, in coerenza con l’individuazione effettuata dall’assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 settembre 2014, in euro 58.571,44, può essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale. (5)
7. La trasparenza del finanziamento e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai gruppi consiliari è realizzata attraverso la predisposizione di un sistema informativo cui affluiscono i dati relativi al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, nonché attraverso la pubblicazione telematica dei dati medesimi sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
8. Sempre in tema di trasparenza, si adegua la recente l.r. 61/2012 , istitutiva dell’anagrafe dei consiglieri, alle modifiche intervenute nella legislazione statale, per effetto della

9. In conformità con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni è regolata in via transitoria la rendicontazione per l’anno 2012, per la quale si applicano le disposizioni previgenti, salvo il successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.