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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 16 e 17, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ;


Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 30 ottobre 2012, n. 215/CSR (Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012");


Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”);


Visto l’articolo 11, commi 1 e 2, Sito esternodella legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), che modifica l’Sito esternoarticolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla Sito esternol. 2 maggio 1974, n. 195 , sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e l’Sito esternoarticolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);


Vista la legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983 , abrogazione parziale della l.r. 68/1983 , modifiche alla l.r. 38/2000 , alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008 );


Considerato quanto segue:


1. In attuazione di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 231/2012 , la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione 235/CSR/2012, ha individuato il parametro di riferimento per l’erogazione dei contributi a favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, definendolo nella misura annua fissa di euro 5.000,00 per ciascun consigliere aderente al gruppo più un’ulteriore somma complessiva di euro 0,05 per residente nella Regione;


2. La richiamata disposizione del Sito esternod.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 231/2012 , prevede, inoltre, che sia esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni regionali;


3. L’articolo 16 dello Statuto pone già il divieto di costituzione di gruppi unicellulari, con la stessa eccezione disposta dalla norma statale. Pertanto, per la Regione Toscana l’esclusione dell’erogazione di contributi a gruppi composti da un solo consigliere opera unicamente per il caso del gruppo misto quando sia composto da un unico consigliere;


4. La riduzione della spesa complessiva costituisce un obiettivo condiviso dalla Regione e perseguito attraverso l’approvazione di misure di contenimento delle spese degli organi consiliari;


5. In tale contesto si inserisce la presente nuova disciplina del finanziamento delle attività dei gruppi consiliari mediante contributi a carico del bilancio regionale nella misura indicata dalle disposizioni sopra richiamate, ferma restando la possibilità di assegnazione ai gruppi di locali e servizi entro parametri definiti;


6. Ai sensi della richiamata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012, per quanto attiene al personale addetto ai gruppi consiliari, al fine di salvaguardare i contratti in essere, resta ferma per l’attuale legislatura la spesa in essere per i contratti attivati all’8 dicembre 2012, data di entrata in vigore della Sito esternol. 213/2012 , di conversione Sito esternodel d.l. 174/2012 , escluso ogni possibile aumento della spesa stessa, mentre si provvederà, con successivo atto legislativo, a regolare la dotazione di personale a partire dalla prossima legislatura nel rispetto dei parametri definiti dalla citata deliberazione della Conferenza Stato - Regioni;


6 bis. Si ritiene necessario specificare che la spesa per il personale dei gruppi consiliari, determinata attraverso l’applicazione del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 12 dicembre 2012, repertorio atti n. 235/CSR, quantificato dalla Regione, in coerenza con l’individuazione effettuata dall’assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 settembre 2014, in euro 58.571,44, può essere aggiornata, anche nel corso della legislatura, solo nel caso siano intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale. (5)

Articolo inserito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 36.



7. La trasparenza del finanziamento e la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dai gruppi consiliari è realizzata attraverso la predisposizione di un sistema informativo cui affluiscono i dati relativi al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, nonché attraverso la pubblicazione telematica dei dati medesimi sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


8. Sempre in tema di trasparenza, si adegua la recente l.r. 61/2012 , istitutiva dell’anagrafe dei consiglieri, alle modifiche intervenute nella legislazione statale, per effetto della Sito esternol. 96/2012 , delle soglie finanziarie previste per le dichiarazioni dei contributi ricevuti, sia nella campagna elettorale, sia in corso di mandato, che devono essere rese dai consiglieri stessi; le soglie vengono abbassate da 20.000,00 e da 50.000,00 euro ad una soglia unica di 5.000,00 euro;


9. In conformità con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni è regolata in via transitoria la rendicontazione per l’anno 2012, per la quale si applicano le disposizioni previgenti, salvo il successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.