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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 4
- Erogazione del contributo
1. Il contributo è erogato a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino alla data antecedente alla prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva.
2. Il contributo è erogato in due rate semestrali anticipate.
3. Nei casi di cui all’articolo 2, le conseguenti modificazioni nell’assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
4. L’eventuale parte del contributo erogato non spesa nell’anno di riferimento può essere riportata all’anno successivo.
5. Il contributo è accreditato in un conto corrente bancario intestato al gruppo o al singolo componente del gruppo misto. Le operazioni di gestione del conto sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.