Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012
Art. 11 bis
Spese per il personale. Norma finanziaria (5)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 1 bis, fino ad un importo massimo pari a complessivi euro 13.721,25 per l’anno 2021, complessivi euro 109.458,92 per il 2022 e complessivi euro 136.590,32 per il 2023, si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo l’articolazione seguente:
Anno 2021
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 2.877,57;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 10.843,68;
Anno 2022
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 44.396,84;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.062,08;
Anno 2023
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 71.528,24;
- Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.062,08.
2. Agli oneri previsti per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.