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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 1
- Contributo per l’attività dei gruppi consiliari
1. Per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, è assegnato a ciascun gruppo consiliare organizzato ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5.000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo cui si aggiunge una somma complessiva di euro 0,05 per ogni residente nella regione, secondo i dati l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili all’entrata in vigore della presente legge. Quest’ultima somma è ripartita tra i gruppi secondo criteri definiti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
2. Per il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il contributo è assegnato direttamente a ciascun consigliere che fa parte del gruppo, qualora i consiglieri aderenti al gruppo stesso siano almeno due. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non è erogato.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.