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Legge regionale 26 novembre 2012, n. 66

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 26 novembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;


Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)


Considerato quanto segue:


1. Nel corso del mese di novembre 2012 si sono verificati eventi meteorologici intensi che hanno interessato gran parte del territorio della Regione Toscana causando eventi di piena significativi sui corsi d’acqua più importanti e sul reticolo minore, oltre a fenomeni di frana molto diffusi, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche;


2. In conseguenza degli eventi sopracitati il Presidente della Giunta regionale con decreto 13 novembre 2012, n. 196, integrato con decreto 15 novembre 2012, n. 199, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003;


3. La Camera dei deputati ha approvato un emendamento al disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 che prevede uno stanziamento di euro 250 milioni a favore delle regioni colpite dagli eventi meteorologici del novembre 2012;


4. La situazione di grave rischio che si è venuta a creare rende indifferibile un’azione immediata per scongiurare ulteriori aggravamenti e il persistere degli attuali pericoli per l’incolumità pubblica;


5. È necessario uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, salvo l’eventuale reintegro con le risorse assegnate dallo Stato;


5 bis. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita; (1)

Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 1.



5 ter. Appare pertanto necessario un intervento legislativo immediato che disponga uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi forfetari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita. (1)

Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 1.



Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 66.

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Comma aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.