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Legge regionale 26 novembre 2012, n. 66

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 26 novembre 2012

Art. 2 bis
- Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali. (2)

Articolo prima inserito con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 66.

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012, la Regione interviene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall’evento, individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008 .
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della l.r. 67/2003 , oppure di provvedimenti nazionali.

Note del Redattore:

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Punto aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 66.

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Comma aggiunto con l.r. 7 dicembre 2012, n. 71 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.