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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 3
1. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.
2. Il piano regionale della mobilità ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall’Sito esternoarticolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalla città metropolitana, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”.
3. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con cadenza triennale nei termini e con le modalità individuate dall’Sito esternoarticolo 5, comma 5, della l. 2/2018 .
4. Il piano regionale della mobilità ciclistica è contenuto nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).
5. Il piano regionale della mobilità ciclistica, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, oltre ai contenuti individuati dall’Sito esternoarticolo 5 della l. 2/2018 :
a) indica gli obiettivi di ripartizione modale dei trasporti fissando i livelli percentuali minimi da raggiungere mediante l’utilizzo della bicicletta in rapporto ai livelli di traffico complessivi;
b) indica, per la mobilità ciclistica, obiettivi di intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere, sia a livello regionale, sia locale;
c) indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di:
1) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;
2) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;
3) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili;
4) ponti dismessi e altri manufatti stradali.
6. Nelle fasi di formazione del piano di cui al comma 1, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.