Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012
Art. 2
Obiettivi strategici
1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
a) la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva;
b) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali;
c) la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto;
d)
la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all’utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, per favorire l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.
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2. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
a) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il territorio urbano e la messa in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva;
c bis)
promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane, anche mediante la realizzazione di ciclostazioni, di parcheggi e di box per le biciclette da realizzarsi, in particolare, in zone limitrofe ai servizi ed ai luoghi pubblici di maggiore interesse;
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c ter)
promuovere la presenza e l'utilizzo del bike-sharing quale servizio di condivisione delle biciclette;
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c quater)
promuovere, in raccordo con i biciplan dei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di aree a priorità ciclabile tese a connettere ed integrare i percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le “zone 30”, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato.
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Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.