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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana persegue obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza, motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico.
1 bis. La Regione Toscana persegue altresì lo sviluppo della mobilità sostenibile promuovendo l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività sportive e turistico-ricreative, mediante il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale . (5)

Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 1.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 e 1 bis sono definiti dallo strumento di programmazione di cui all’articolo 3. (6)

Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 1.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.