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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO VI
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
Art. 43
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è sostituita dalla seguente:
b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell’articolo12
quinquies;
”.
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998, è aggiunta la seguente:
g bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r.34/1994).
”.
3. Dopo la lettera g) bis del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è aggiunta la seguente:
g ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all’allegato C.
”.
4. Il comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
1 bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:
a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti;
b) della funzione di cui alla lettera g bis), cui provvede il Consiglio regionale.
”.
5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 12 della l.r. 91/98 è aggiunto il seguente:
1 quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies della l.r. 91/98, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il
buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili.
”.
Art. 44
1. Dopo l’articolo 12 quater della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art 12 quinquies - Documento annuale per la difesa del suolo
1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all’anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in
attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012.
2. Il documento definisce:
a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;
b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
c) le attività finalizzate all’implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.
3. Nell’ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all’articolo 12, comma 1 quinquies, della presente legge e di cui all’articolo 27 della l.r.
79/2012.
4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012.
5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012.
6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento.
7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza
di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di
cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata
pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.
”.
Art. 45
1. Dopo l’articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 12 sexies - Conferenza permanente per la difesa del suolo
1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni
consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:
a) sul piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012;
b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;
c) sullo statuto del consorzio di bonifica;
d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di
cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012.
2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.
3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies.
4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.
6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.
7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4.
”.
Art. 46
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 le parole: “
o attribuite ai comuni ai sensi dell’articolo 15
” sono sostituite dalle seguenti: “
o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 79/2012.
”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “
opere idrogeologiche
” sono aggiunte le seguenti: “
fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 2, della l.r. 79/2012;
”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “
seconda categoria
” sono aggiunte le seguenti: “
fermo restando quanto previsto all’articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012
”.
4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “
intervento idraulico
” sono aggiunte le seguenti: “
su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 fatto salvo quanto previsto all’articolo 12, comma 1, lettera g ter), della presente legge;
”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
1 bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera c), secondo quanto previsto agli articoli
23 comma 2 e 24 comma 3 della l.r. 79/2012.
”.
6. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 dopo le parole: “
sentiti gli altri enti
locali interessati
”, sono aggiunte le seguenti: “
fermo restando quanto previsto all’articolo 24, comma 4, della l.r. 79/2012
”.
7. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

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Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

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Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

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Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.