Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
Legge finanziaria per l’anno 2013.
Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima,
del 27 dicembre 2012
SEZIONE VIII
- Disposizioni concernenti la rete viaria locale
Art. 45
- Disposizioni concernenti la rete viaria locale
1. Entro il 31 marzo 2013, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, individuando gli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, da realizzare con contributi straordinari regionali.
2. Per gli interventi individuati ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di
euro 29.800.000,00 (7) Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 10.
per gli anni 2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi. (18) Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 26.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:
a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (8) Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 26.
Art. 45 bis
1. La Regione concorre finanziariamente all’attività di realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche per i quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, individuate nell’ambito del programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), con l’intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 (Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità), relativamente al sistema tangenziale di Lucca-viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est.
2. Ai fini del concorso regionale alla progettazione degli interventi, anche per stralci, di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2014 (45) Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 31.
, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi. 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024. (46) Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 13; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 11; infine così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2.
Art. 46
- Contributo straordinario ai Comuni di Camaiore e Stazzema
1. Per la realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada di accesso al parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi di programma con i Comuni di Camaiore e Stazzema, è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 750.000,00
per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (20) Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 11.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.(21) Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 11.