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Legge regionale 24 novembre 2012, n. 64

Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24 novembre 2012

Art. 4
1. Dopo l'articolo 150 duodecies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
“Art. 150 terdecies Decorrenza attribuzione risorse all’Autorità portuale regionale
1. Le risorse per l’esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo sono attribuite ai comuni medesimi fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell’Autorità portuale regionale di cui legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005). A partire da tale data le risorse sono attribuite all’Autorità portuale regionale.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.