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Legge regionale 24 novembre 2012, n. 64

Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24 novembre 2012

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 82 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è inserito il seguente:
“1 bis Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all’articolo 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.