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Legge regionale 24 novembre 2012, n. 64

Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24 novembre 2012

Art. 1
1. Al comma 3 dell’articolo 7 ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti:
“sei anni”
.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 ter della l.r. 69/2008 sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale modifica la deliberazione adottata ai sensi del comma 5 al fine di rideterminare, in considerazione del termine di cui al comma 3, le modalità per il rimborso ed il recupero delle somme anticipate.
7 ter. Le misure di compensazione di cui al comma 4, attive all’entrata in vigore del presente comma sono interrotte. La decorrenza delle stesse riprende in presenza di inadempienza dei comuni rispetto al termine di cui al comma 3.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale ha dichiarato, con Sito esternosentenza n. 2 del 13 gennaio 2014 , l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.