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Legge regionale 14 settembre 2012, n. 49

Modifiche alla l.r. 1/2005 , alla l.r. 65/2010 , alla l.r. 66/2011 , alla l.r. 68/2011 . Abrogazione della l.r. 58/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):


1. È necessario incrementare l'importo stabilito nella l.r. 1/2005 per gli interventi di cui all'articolo 29 bis, comma 1, lettera e).


Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l’anno 2011"):


2. È necessario, in concomitanza con la seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 – 2014, assicurare la copertura finanziaria per gli interventi previsti dall'articolo 138 quater della l.r. 65/2010 , qualora nell'ambito dei medesimi si renda necessario procedere all'acquisizione e successiva vendita delle aree in crisi.


Per quanto concerne il capo III (Abrogazione della legge regionale 15 novembre 2011, n. 58 “Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina e determinazione dell’aliquota per l’anno 2012 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"):


3. L’imposizione tributaria prevista dalla l.r. 58/2011 , con cui era stata appunto istituita, a decorrere dal 2012, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione allo scopo di finanziare gli interventi relativi alle calamità verificatesi sul territorio regionale nell’autunno 2011, è divenuta eccessivamente gravosa con il recente, ulteriore, aumento della stessa aliquota disposto dal governo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione del dopo terremoto in Emilia Romagna. Si ritiene pertanto necessario eliminare, dal 1° ottobre 2012, l’imposta regionale e abrogare la sua legge istitutiva, pur mantenendo gli impegni assunti con le popolazioni toscane colpite dagli eventi calamitosi ripristinando, con la corrispondente variazione di bilancio, gli stanziamenti originariamente previsti a loro favore;


4. È inoltre venuta meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 22/2012, la disposizione statale di cui all’Sito esternoarticolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 26 febbraio 2011, n. 10 , ai sensi della quale spettava alle regioni fronteggiare con proprie risorse gli eventi rispetto ai quali fosse stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, disposizione che aveva appunto dato luogo all’istituzione dell’imposta regionale di cui alla l.r. 58/2011 .


Per quanto concerne il capo IV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l’anno 2012"):


5. Occorre sostituire l'allegato A della l.r. 66/2011 contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi a seguito della seconda variazione di bilancio.


Per quanto concerne il capo V (Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni):


6. Allo scopo di incentivare ulteriormente le fusioni e le incorporazioni di comuni, si ritiene opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 , incrementando il contributo da corrispondere ai singoli comuni, il quale passa dagli attuali euro 150.000,00 a euro 250.000,00 prevedendo contestualmente la possibilità che la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione stabilisca un contributo maggiore sulla base dell'esistenza di determinati parametri indicati dalla sopracitata l.r. 68/2011 .


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.