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Legge regionale 14 settembre 2012, n. 49

Modifiche alla l.r. 1/2005 , alla l.r. 65/2010 , alla l.r. 66/2011 , alla l.r. 68/2011 . Abrogazione della l.r. 58/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 17 settembre 2012

CAPO V
- Incentivi per la fusione e incorporazione dei comuni
Art. 7
1. Il comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
“1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni è concesso un contributo pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale. La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:
a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148
;
c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'articolo 82.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.