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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
Art. 3
- Modifica del preambolo della l.r. 10/2010
1. Il punto 6 dei “considerato” del preambolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, e di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione d'incidenza”) è sostituito dal seguente:
“6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell’applicazione del principio contenuto nel d.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l’individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni;”.
Art. 4
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“26 maggio 2003”
, sono inserite le seguenti:
“e con la direttiva 2003/35/CE”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 della l.r.10/2010 è aggiunta la seguente:
“b bis) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV bis, in attuazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e della parte seconda, titolo III bis, della del d.lgs.152/2006.”.
Art. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“regionale e locale”
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“secondo i principi dell’articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006”.
Art. 6
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale;”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“presente legge”
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;”.
3. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 è abrogata.
4. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;”.
5. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010: dopo la parola:
“proponente:”
è inserita la seguente:
“eventuale”;
dopo la parola:
“privato,”
è inserita la seguente:
“se”.
6. Alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo la parola:
“provvedimento”
sono inserite le seguenti:
“obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni,”
.
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS
1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:
a) piano di indirizzo territoriale;
b) piano territoriale di coordinamento;
c) piano strutturale;
d) regolamento urbanistico;
e) piano complesso d’intervento;
f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;
g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.
2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.”.
Art. 9
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.
Art. 10
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“avviata”
sono inserite le seguenti:
“dall’autorità procedente o”,
la parola
“contestualmente”
è sostituita dalla seguente:
“contemporaneamente”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:
a) alla data in cui l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 22, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) alla data in cui l’autorità procedente o proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 23.”.
Art. 11
1. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“in tal caso”
sono inserite le seguenti:
“l’autorità procedente o”.
2. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 10/2010 le parole:
“, fermo restando il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 25, comma 2”
sono soppresse.
Art. 12
- Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 10/2010
Art. 13
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l’autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all’articolo 16 bis della l.r. 49/1999.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“3 bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia.”.
Art. 14
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 10/2010 dopo la parola:
“con ”
sono inserite le seguenti:
“l’autorità procedente o con”,
dopo la parola:
“stesso”
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 38”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 10/2010 le parole:
“emette il provvedimento di verifica”
sono sostituite dalle seguenti:
“si esprime”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 10/2010 dopo la parola:
“collabora”
sono inserite le seguenti:
“con l’autorità procedente o”.
Art. 15
- Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 14 della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 16
1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“Funzioni dell’autorità procedente e del proponente”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 prima della parola:
“Il”
sono inserite le seguenti:
“L’autorità procedente o”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
“e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente;”.
4. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
“e ter) redige la dichiarazione di sintesi.”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“1. bis. L’autorità procedente provvede all’approvazione del piano o programma.”.
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“1 ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell’ambito della propria autonomia l’esercizio delle funzioni di autorità procedente.”.
Art. 17
- Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 16 della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 18
- Abrogazione dell’articolo 17 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 17 della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“in collaborazione con”
sono inserite le seguenti:
“l’autorità procedente o”.
Art. 20
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“valutazione ambientale”
sono inserite le seguenti:
“strategica, l’autorità procedente o”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole:
“sentito il proponente”
sono sostituite dalle seguenti:
“sentita l’autorità procedente o il proponente”.
4. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“siti web,”
sono inserite le seguenti:
“dell’autorità procedente o”.
Art. 21
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“rapporto ambientale”
sono inserite le seguenti:
“, l’autorità procedente o”.
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“rapporto ambientale,”
sono inserite le seguenti:
“l’autorità procedente o”
, dopo le parole:
“novanta giorni”
sono inserite le seguenti:
“dall’invio del documento medesimo”,
dopo le parole:
“eventualmente concordato tra”
sono inserite le seguenti:
“autorità procedente o”.
Art. 22
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“Il rapporto ambientale è redatto”
sono inserite le seguenti:
“dall’autorità procedente o”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“culturale”
sono inserite le seguenti:
“e paesaggistico”.
3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;”
4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
“d bis) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.”.
Art. 23
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“comma 6,”
sono inserite le seguenti:
“l’autorità procedente o”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 le parole:
“del proponente e”
sono soppresse, dopo le parole:
“dell’autorità procedente”
sono inserite le seguenti:
“o del proponente”.
3. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 dopo le parole
“all’autorità competente ed,”
sono inserite le seguenti:
“alla autorità procedente o”.
4. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.”
Art. 24
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 10/2010 prima delle parole:
“Il proponente,”
sono inserite le seguenti:
“L’autorità procedente o”,
le parole:
“all’autorità procedente”
sono soppresse.
Art. 25
1. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma.”.
Art. 26
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 le parole:
“parere motivato”
sono sostituite dalla seguente:
“atto”
, le parole:
“avvalendosi del supporto del NURV,”
sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora sia consultata nell’ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione esprime le proprie osservazioni mediante atto dell’autorità competente.”
Art. 27
- Modifiche alla rubrica del capo IV, titolo I, della l.r. 10/2010
1. Nella rubrica del capo IV, titolo I, della l.r. 10/2010 le parole:
“di coordinamento,”
sono soppresse.
Art. 28
- Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 34 della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 29
- Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 35 della l.r. 10/2010 è abrogato.
Art. 30
Art. 31
- Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 38 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 38 - Disposizioni attuative
1. La Regione disciplina con regolamento l’attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell’analisi e della valutazione ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 49/1999 assicurando la non duplicazione degli adempimenti.
3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.”.
Art. 32
- Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente articolo 38 bis:
“Art. 38 bis - Poteri sostitutivi
1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l’elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.”.
Art. 33
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 10/2010, le parole: “i contenuti e” sono soppresse.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) le modalità di semplificazione del procedimento di valutazione.”.
Art. 34
- Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 41 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 41 - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello dei medesimi elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;
b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonché dal d.p.r. 207/2010; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a);
c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l’ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull’ambiente ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006;
d) impatto ambientale: l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
e) studio di impatto ambientale (SIA): l’insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l’aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l’ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell’allegato C alla presente legge;
f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;
g) studio preliminare ambientale: l’insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;
h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;
i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;
l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all’espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;
m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell’autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all’articolo 58, comma 2;
n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;
o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l’iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l’attivazione di detta procedura;
p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;
q) consultazione: l’insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;
r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;
t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull'ambiente;
u) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull’ambiente.”.
Art. 35
- Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 il numero:
“2”
è sostituito dal seguente
“3”.
Art. 36
1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49:”.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è soppressa.
3. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.”.
Art. 37
1. Il comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell’ente parco regionale che si esprime
nei termini di cui all’articolo 52 ter commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.”.
Art. 38
- Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 46 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 46 - Amministrazioni interessate
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:
a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
b) per i procedimenti di competenza della provincia, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana o unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto;
d) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto.
2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.
3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.”.
Art. 39
1. Al comma l dell’articolo 47 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
“Le province, i comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole:
“Il versamento deve essere effettuato dal proponente entro trenta giorni dall’avvio del procedimento.”
sono soppresse.
Art. 40
- Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 48 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
1. Il proponente richiede, con apposita domanda all’autorità competente, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) il progetto preliminare dell’opera, impianto, o altro intervento;
b) lo studio preliminare ambientale.
2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1, lettera b), è composto dalla seguente documentazione:
a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;
b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l’inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;
c) lo studio prescritto all’articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997 redatto secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:
1) dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e delle norme statali di attuazione delle medesime;
2) delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle norme statali di attuazione della medesima;
3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;
d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;
e) ogni altro documento utile ai fini dell’applicazione degli elementi di verifica di cui all’allegato D alla presente legge.
3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, ai sensi del comma 8.
4. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l’esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione di cui ai commi 1 e 2, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d’interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
6. Il proponente provvede al deposito della documentazione di cui ai commi da 1 a 4, anche presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46.
7. Dell’avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati; nell’avviso, sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l’avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la
valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.
8. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell’autorità competente, fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque abbia interesse può far pervenire all’autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.”.
Art. 41
1. Il comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. A seguito della pubblicazione di cui all’articolo 48, comma 7:
a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;
b) l’autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all’assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 49, è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall’articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l’autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46. L’autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 10/2010 è abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“4. L’autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.”.
Art. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 le parole:
“; tale studio costituisce parte integrante del progetto presentato”
sono soppresse.
2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di dismissione;”.
3. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“f) lo studio prescritto all’articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G al medesimo decreto, nel caso di cui all’articolo 52, comma 1, lettera e);”.
Art. 43
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all’articolo 52, comma 1, lettera e).”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“2 bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.”.
Art. 44
- Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 52 - Avvio della procedura di valutazione
1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l’avvio del procedimento mediante domanda rivolta all’autorità competente, corredata:
a) dal progetto definitivo dell’opera, impianto o altro intervento;
b) dallo SIA di cui all’articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all’articolo 51;
c) dalla sintesi non tecnica;
d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48;
e) dallo studio prescritto all’articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:
1) dei SIC e delle ZSC individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali di attuazione delle medesime;
2) delle ZPS individuate ai sensi della dir. 2009/147/CEE, e delle norme statali di attuazione della medesima;
3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;
f) dall’elenco delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46;
g) dall’elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;
h) dalla copia dell’avviso pubblico di cui al comma 6;
i) dalla documentazione attestante il versamento della somma di cui all’articolo 47, comma 3;
l) da una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
2. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata, su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, contestualmente in almeno due copie presso l’autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 56, comma 1.
3. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 47, comma 3.
4. Qualora l’istanza risulti incompleta a seguito della verifica di cui al comma 3, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.
5. Nel caso di cui al comma 4, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. E’ fatta
salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
6. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L’avviso indica:
a) la notizia dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;
b) il proponente, il progetto presentato e la relativa localizzazione;
c) la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell’intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;
d) gli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione;
e) l’indirizzo dell’autorità competente e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
f) la sede e la data di svolgimento della presentazione pubblica di cui all’articolo 52 ter, comma 3;
g) nel caso di cui al comma 1, lettera e), che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati;
h) il caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui alla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006.
7. Un avviso con i contenuti di cui al comma 6 è pubblicato, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, sul sito web dell’autorità competente.
8. L’avviso, pubblicato nelle forme di cui ai commi 6 e 7, tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).”.
Art. 45
- Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 52 bis - Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza
1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all’articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.
2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
3. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.
4. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.
5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all’articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, di cui all’articolo 52, comma 7.
6. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del d.lgs. 195/2005 e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l’esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d’interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.”.
Art. 46
- Inserimento dell’articolo 52 ter nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 52 bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 52 ter - Consultazione
1. L’autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all’istanza e di estrarne copia.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell’articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all’autorità competente.
3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all’area interessata dalla realizzazione del progetto.
4. L’autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall’articolo 52 bis, l’intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all’articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all’articolo 55, comma 3.
5. Le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell’articolo 56, comma 1.
6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l’eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.”.
Art. 47
1. Il comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“4. L’autorità competente determina l’esatto ammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell’inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all’articolo 47, comma 3.”.
Art. 48
- Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 54 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione
1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 52 ter, comma 2, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui all’articolo 53, comma 3. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi.
2. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al medesimo articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 1.”.
Art. 49
- Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 55 - Istruttoria interdisciplinare
1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare avvalendosi delle strutture operative di cui all’articolo 47 .
2. Per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’articolo 57, l’autorità competente acquisisce e valuta:
a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni;
b) i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46;
c) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria stessa.
3. L’autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 52 ter, comma 2, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per l’adempimento che non può superare i quarantacinque giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.
4. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, o ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni.
5. L’autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni di cui al comma 3, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell’articolo 52, comma 2 e dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalità di cui all’articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole integrazioni apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 3.”.
Art. 50
- Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 56 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
1. Per l’emanazione della pronuncia di cui all’articolo 57, l’autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l’acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle amministrazioni di cui all’articolo 46.
2. Qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti dall’articolo 52 ter, commi 5 e 6, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 57.
3. L'autorità competente può, altresì, concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
4. Il regolamento di cui all’articolo 65, definisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo.”.
Art. 51
- Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 57 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale
1. L’autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato entro centocinquanta giorni dall’inizio del procedimento, fatti salvi i diversi termini di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.
2. Nel caso di modifiche degli elaborati di cui dell’articolo 54, comma 1, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi all’articolo 54, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
3. Nel caso di integrazioni alla documentazione ai sensi l’articolo 55, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell’articolo 55, comma 5, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
4. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
6. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata integralmente sul sito web dell’autorità competente, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.”.
Art. 52
- Sostituzione dell’articolo 58 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori. In nessun caso è consentito procedere all’inizio dei lavori in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale.
2. La pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
3. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale, salvo che nella medesima sia stabilito un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.
4. Ove sussistano motivate necessità, l’autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.
5. Trascorso il periodo di validità, salva la possibilità di proroga ai sensi del comma 4, la pronuncia deve essere reiterata.”.
Art. 53
- Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 10/2010
1. L ’articolo 59 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.
2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
3. Per le attività di cui al comma 2, l'autorità competente si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 57, comma 4.
5. Qualora dall'esecuzione dei lavori, ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente, e attraverso il sito dell’ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.”.
Art. 54
1. Al comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 10/2010 le parole:
“provvede ad assegnare novanta giorni per l’adempimento, decorsi inutilmente i quali”
sono soppresse.
Art. 55
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 le parole:
“la pronuncia di impatto ambientale è emanata”
sono sostituite dalle seguenti:
“le procedure di VIA sono effettuate”.
2. Il comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
“, che si esprimono nei termini stabiliti dall’articolo 30, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
“Il proponente provvede a tali adempimenti, a richiesta dell’autorità competente, secondo le modalità previste dal presente titolo III, ovvero concordate dall’autorità competente e gli stati consultati.”.
Art. 56
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 10/2010 le parole:
“gli enti interessati”
sono sostituite dalle seguenti:
“tali enti”.
Art. 57
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale approva un regolamento per :
a) l’attuazione delle procedure di cui al capo III del presente titolo;
b) la definizione delle modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui all’articolo 73 bis, commi 1, 2 e 3;
c) la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente, per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste da presente titolo;
d) la definizione delle modalità di informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 75.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 le parole:
“e di approfondimento interpretativo,”
sono soppresse.
Art. 58
Art. 59
- Abrogazione dell'articolo 67 della l.r. 10/2010
Art. 60
- Inserimento del titolo IV bis e del capo I nella l.r. 10/2010
1. Dopo il titolo IV della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Titolo IV bis - L’autorizzazione integrata ambientale
CAPO I - Disposizioni per l’attuazione della parte seconda , titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”
Art. 61
- Inserimento dell’articolo 72 bis nella l.r. 10/2010
1. Nel titolo IV bis, capo I, dopo l’articolo 72 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 bis - Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP
1. L’autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, per gli impianti rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell’attività.
2. La richiesta volta al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).”.
Art. 62
- Inserimento dell’articolo 72 ter nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 72 bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 ter - Comitato di coordinamento
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l’esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, e per l’adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72 quinquies e 72 septies.
2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all’esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.”.
Art. 63
1. Dopo l’articolo 73 ter della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 quater - Funzioni dell’ARPAT
1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all’articolo 29 decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dell’ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.”.
Art. 64
1. Dopo l’articolo 72 quater della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 quinquies - Disciplina delle tariffe
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 65
1. Dopo l’articolo 72 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 sexies - Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell’articolo 72 bis, comma 1, non provvedano, nell’ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III bis del d.lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”.
Art. 66
1. Dopo l’articolo 72 sexies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 septies - Norma transitoria
1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006, resta ferma la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).”.
Art. 67
- Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V dellal.r. 10/2010
1. La rubrica del capo I del titolo V della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale”.
Art. 68
1. Il comma 2 dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), si applica l’articolo 10, commi 1 bis e 1 ter del d.lgs.
152/2006. La procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall’ente competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni”.
Art. 69
1. Dopo l'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 73 ter - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15, della l.r. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 della l.r. 56/2000.
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.
3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.”.
Art. 70
1. Dopo l’articolo 73 ter è inserito il seguente:
“Art 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione d’incidenza
1. Nei casi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera c), e all’articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15 bis della l.r. 56/2000, è effettuata nell’ambito di un unico procedimento dalla stessa amministrazione competente per le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA secondo quanto previsto al titolo III, capo III.
2. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione d’incidenza è effettuata con le modalità previste dall’articolo 15 bis della l.r. 56/2000 e l’informazione al pubblico dà specifica evidenza dell’unicità della procedura.”.
Art. 71
- Inserimento dell’articolo 75 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 75 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 75 bis - Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni
1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:
a) agevolare l’esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all’articolo 12, comma 3 bis, in forma associata o tramite convenzione;
b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l’effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di cui all’articolo 15 della l.r. 56/2000.
2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 56/2000.
3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.”.
Art. 72
1. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 75 bis, per l’anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 76 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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