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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 94
- Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di VAS avviati a far data dall’entrata in vigore della l.r. 10/2010 , e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già definiti.
2. I procedimenti di VIA, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
3. I procedimenti di AIA, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
4. I procedimenti di valutazione di incidenza, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
5. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui agli articoli 15 e 15 bis della l.r. 56/2000 , in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati con le procedure ed a cura delle amministrazioni individuate anteriormente a tale data.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.