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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 71
- Inserimento dell’articolo 75 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 75 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 75 bis - Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni
1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:
a) agevolare l’esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all’articolo 12, comma 3 bis, in forma associata o tramite convenzione;
b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l’effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di cui all’articolo 15 della l.r. 56/2000.
2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 56/2000.
3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.