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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 65
1. Dopo l’articolo 72 quinquies della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 sexies - Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell’articolo 72 bis, comma 1, non provvedano, nell’ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III bis del d.lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.