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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 63
1. Dopo l’articolo 73 ter della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 quater - Funzioni dell’ARPAT
1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all’articolo 29 decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dell’ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.