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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 6
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale;”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“presente legge”
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;”.
3. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 è abrogata.
4. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;”.
5. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010: dopo la parola:
“proponente:”
è inserita la seguente:
“eventuale”;
dopo la parola:
“privato,”
è inserita la seguente:
“se”.
6. Alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2010 dopo la parola:
“provvedimento”
sono inserite le seguenti:
“obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni,”
.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.