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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 55
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 le parole:
“la pronuncia di impatto ambientale è emanata”
sono sostituite dalle seguenti:
“le procedure di VIA sono effettuate”.
2. Il comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
“, che si esprimono nei termini stabiliti dall’articolo 30, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
“Il proponente provvede a tali adempimenti, a richiesta dell’autorità competente, secondo le modalità previste dal presente titolo III, ovvero concordate dall’autorità competente e gli stati consultati.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.