Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012
Art. 55
- Modifiche all’articolo 62 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 le parole:
“la pronuncia di impatto ambientale è emanata”
sono sostituite dalle seguenti: “le procedure di VIA sono effettuate”.
2. Il comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
“, che si esprimono nei termini stabiliti dall’articolo 30, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 62 della l.r. 10/2010 sono aggiunte, in fine, le parole:
“Il proponente provvede a tali adempimenti, a richiesta dell’autorità competente, secondo le modalità previste dal presente titolo III, ovvero concordate dall’autorità competente e gli stati consultati.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.