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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 49
- Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 55 - Istruttoria interdisciplinare
1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare avvalendosi delle strutture operative di cui all’articolo 47 .
2. Per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’articolo 57, l’autorità competente acquisisce e valuta:
a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni;
b) i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46;
c) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria stessa.
3. L’autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 52 ter, comma 2, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per l’adempimento che non può superare i quarantacinque giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.
4. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, o ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni.
5. L’autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni di cui al comma 3, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell’articolo 52, comma 2 e dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalità di cui all’articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole integrazioni apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 3.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.