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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 46
- Inserimento dell’articolo 52 ter nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 52 bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 52 ter - Consultazione
1. L’autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all’istanza e di estrarne copia.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell’articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all’autorità competente.
3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all’area interessata dalla realizzazione del progetto.
4. L’autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall’articolo 52 bis, l’intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all’articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all’articolo 55, comma 3.
5. Le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell’articolo 56, comma 1.
6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l’eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.