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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 45
- Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 52 bis - Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza
1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all’articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.
2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
3. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.
4. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.
5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all’articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, di cui all’articolo 52, comma 7.
6. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del d.lgs. 195/2005 e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l’esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d’interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.