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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 44
- Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 52 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 52 - Avvio della procedura di valutazione
1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l’avvio del procedimento mediante domanda rivolta all’autorità competente, corredata:
a) dal progetto definitivo dell’opera, impianto o altro intervento;
b) dallo SIA di cui all’articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all’articolo 51;
c) dalla sintesi non tecnica;
d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48;
e) dallo studio prescritto all’articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:
1) dei SIC e delle ZSC individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali di attuazione delle medesime;
2) delle ZPS individuate ai sensi della dir. 2009/147/CEE, e delle norme statali di attuazione della medesima;
3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;
f) dall’elenco delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46;
g) dall’elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;
h) dalla copia dell’avviso pubblico di cui al comma 6;
i) dalla documentazione attestante il versamento della somma di cui all’articolo 47, comma 3;
l) da una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
2. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata, su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, contestualmente in almeno due copie presso l’autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 56, comma 1.
3. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 47, comma 3.
4. Qualora l’istanza risulti incompleta a seguito della verifica di cui al comma 3, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.
5. Nel caso di cui al comma 4, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. E’ fatta
salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
6. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L’avviso indica:
a) la notizia dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;
b) il proponente, il progetto presentato e la relativa localizzazione;
c) la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell’intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;
d) gli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione;
e) l’indirizzo dell’autorità competente e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
f) la sede e la data di svolgimento della presentazione pubblica di cui all’articolo 52 ter, comma 3;
g) nel caso di cui al comma 1, lettera e), che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati;
h) il caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui alla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006.
7. Un avviso con i contenuti di cui al comma 6 è pubblicato, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, sul sito web dell’autorità competente.
8. L’avviso, pubblicato nelle forme di cui ai commi 6 e 7, tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.