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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 43
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all’articolo 52, comma 1, lettera e).”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“2 bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.