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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 37
1. Il comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell’ente parco regionale che si esprime
nei termini di cui all’articolo 52 ter commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.