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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 36
1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49:”.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è soppressa.
3. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.