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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 31
- Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 38 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 38 - Disposizioni attuative
1. La Regione disciplina con regolamento l’attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell’analisi e della valutazione ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 49/1999 assicurando la non duplicazione degli adempimenti.
3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.